ESDEBITAZIONE E SOVRAINDEBITAMENTO: con la pubblicazione della Circolare 20 dicembre 2017, la Legge 27 gennaio 2012, n. 3. relativa alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sono state date risposta a importanti quesiti di ordine fiscale e la Legge entra nella fase di piena operatività.
LA LEGGE 3/12: si tratta di un importante strumento innovativo seppur ancora poco conosciuto ed utilizzato nel nostro Paese, che permette a soggetti, quali: piccoli imprenditori, professionisti e privati consumatori, di porre rimedio ad una situazione d’insolvenza grave, convogliando tutti i debiti in un’unica procedura, anziché essere bersaglio di tutta una serie indiscriminata di azioni esecutive da parte dei creditori, con l’ulteriore vantaggio di una falcidia degli importi dovuti (con percentuali che variano a seconda del caso e delle tipologie di procedura) e soprattutto di un’esdebitazione totale al termine della stessa.
BENEFICIARI: Possono accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 tutti i soggetti che secondo

l’ordinamento italiano non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare, come per esempio persone fisiche, aziende agricole, piccoli imprenditori non fallibili, professionisti, lavoratori autonomi, enti no profit,le start up innovative e imprenditori commerciali cessati da oltre un anno.
AGEVOLAZIONE: tutte le procedure gestite e concluse secondo il dettato della legge, consentono al debitore l’esdebitazione totale dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti. VANTAGGI: il debitore può ottenere la soddisfazione dei creditori attraverso quanto può realmente pagare nella situazione economica attuale.
Attraverso le procedure di sovraindebitamento è inoltre possibile:
sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, vendite giudiziarie, beni all’asta); dilazionare il pagamento dell’iva; stralciare i debiti chirografari (ovvero i debiti senza ipoteca); anche i crediti privilegiati potrebbero subire un consistente ridimensionamento, se non vi sono ragionevoli possibilità di ottenere un migliori risultato dalla liquidazione del patrimonio; il blocco del decorso degli interessi sui debiti chirografari; infine all’esito, sarà possibile ottenere il blocco delle procedure esecutive e l’esdebitazione nel caso di regolare adempimento del piano anche per i debiti non soddisfatti.

 

LEGGE 2012 NR. 3 SUL SOVRAINDEBITAMENTO

 

La legge 3/12 è un importante strumento, seppur ancora poco conosciuto ed utilizzato nel nostro Paese, che permette a soggetti, quali: piccoli imprenditori, professionisti e consumatori, di porre rimedio ad una situazione d’insolvenza grave, convogliando tutti i debiti in un’unica procedura, anziché essere bersaglio di tutta una serie indiscriminata di azioni esecutive da parte dei creditori, con l’ulteriore vantaggio di una falcidia degli importi dovuti (con percentuali che variano a seconda del caso e delle tipologie di procedura) e soprattutto di un’esdebitazione totale al termine della stessa.

 

BENEFICIARI
Possono accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 tutti i soggetti che secondo l’ordinamento italiano non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare.

Nello specifico:
persone fisiche,
aziende agricole,
piccoli imprenditori non fallibili
e professionisti.
PROCEDURA
Per molti aspetti, si può equiparare al fallimento della persona fisica (compreso il piccolo imprenditore
sotto soglia ex art 1 L.F.) e garantire anche a quest’ultima, quindi, di avere tutti i benefici e le garanzie di
una procedura concorsuale e di “congelare” tutte le posizioni debitorie pregresse e si possono ottenere
anche le sospensioni esecutive eventualmente già in essere.
Gli strumenti, che offre la legge 3 2012, a seconda dei soggetti e della tipologia di debiti contratti sono
sostanzialmente.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano:
che presenta molte similitudini con il concordato previsto dalla legge fallimentare;
Il piano del consumatore:
che può essere presentato o dal consumatore che ha acquistato beni e servizi per sé e la sua famiglia, ma
non è escluso che possa essere ammesso anche un imprenditore o un lavoratore autonomo, purchè si
tratti di debiti contratti all’attività professionale eventualmente svolta;
La liquidazione del patrimonio.
Viene nominato un liquidatore, che ha l’onere di formare l’inventario e predisporre un programma di
liquidazione.
AGEVOLAZIONE
Tutte le procedure gestite e concluse secondo il dettato della legge consentono al debitore l’esdebitazione
totale dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.
Il debitore può ottenere la soddisfazione dei creditori attraverso quanto può realmente pagare nella
situazione economica attuale.
VANTAGGI
ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO È INOLTRE POSSIBILE:
sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, vendite e aste giudiziarie ecc…);
dilazionare il pagamento dell’IVA;
stralciare i debiti chirografari (ovvero i debiti senza ipoteca).
anche i crediti privilegiati potrebbero subire un consistente ridimensionamento, se non vi sono ragionevoli
possibilità di ottenere un migliori risultato dalla liquidazione del patrimonio;
blocco del decorso degli interessi sui debiti chirografari;
infine all’esito, sarà possibile ottenere il blocco delle procedure esecutive e l’esdebitazione nel caso di
regolare adempimento del piano anche per i debiti non soddisfatti.
ESDEBITAZIONE FINALE
Il piccolo imprenditore, il professionista ed il consumatore, che si trovano, quindi, in una situazione di
grave dissesto finanziario, possono ricorrere alla procedura di esdebitazione ed ottenere il c.d. fresh start
ovvero ripartire liberi dai debiti contratti in precedenza.